STATUTO
ART.1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
1.1 È costituita una Fondazione denominata “Fondazione SPLEN- DOR FIDEI ETS”. Di
tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi disciplina- ti dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017) e dal Codi- ce Civile.
1.3 La Fondazione ha sede in Lecce l’indirizzo della sede risulta, inizialmente, dall’atto costitutivo e, in seguito, il Consiglio di Indirizzo potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della sede all’interno del medesimo Comune (non costituendo modificazione dello statuto).
La Fondazione ha durata tempo indeterminato.
1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto e opera – perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017 di seguito indicate.
ART.2 ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
A) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (art. 5 lett. f D. Lgs. n. 117/2017), interventi tra i quali hanno particolare rilievo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
– la valorizzazione dei beni ecclesiastici nell’ambito dell’Arcidiocesi di Lecce nei loro aspetti culturali, religiosi, storici e civici e la diffusione della loro conoscenza;
– l’organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso; ivi compresa la proposizione, la programmazione e la predisposizione di itinerari di turismo religioso di particolare interesse (art. 5 lett. K decreto legislativo n. 117/2017);
– il consentire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e religioso, anche da parte delle persone diversamente abili;
– la promozione, l’attuazione e il sostegno degli interventi di conservazione, restauro, recupero e manutenzione del patrimonio culturale e religioso, sia direttamente che attraverso terzi;
– la realizzazione di opere, servizi, programmi e sistemi che assicurino la fruizione pubblica del patrimonio di cui sopra, pure alle persone diversamente abili, anche mediante la conclusione di appositi negozi giuridici finalizzati allo scopo;
– la promozione, l’attuazione e il sostegno di opere e servizi finalizzati alla manutenzione, alla conservazione, al recupero, al restauro del patrimonio culturale e religioso e la formazione di personale all’uopo competente anche con l’organizzazione di appositi corsi e istituzioni;
– la fornitura anche agli enti religiosi di consulenza e assistenza per la fruizione pubblica, la tutela, la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei beni culturali ed ecclesiastici compreso il reperimento di professionalità e di imprese che siano in grado di assicurare prestazioni di alta qualità e condizioni economiche favorevoli per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo;
- B) l’organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente oggetto (art. 5 lett. I decreto legislativo n. 117/2017).
2.2 La Fondazione svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei propri scopi nel rispetto della propria natura di ente non lucrativo e nei limiti di legge.
La Fondazione promuove e organizza le attività di raccolta fondi, ai sensi e nelle modalità di cui all’art.7 del D.Lgs. 117/17 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
2.3 Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può:
a) concludere accordi e convenzioni con enti e istituzioni pubblici e privati;
b) collaborare con le Autorità, con gli Istituti e i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento dei servizi strumentali alla salvaguardia del patrimonio culturale;
c) costituire patrimoni con vincoli di destinazione coerenti con le finalità della Fondazione e ricorrendo le condizioni di legge;
d) costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione.
ART. 3 ATTIVITÀ DIVERSE
3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse nelle modalità di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n.117/17, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo i criteri e i limiti indicati in tale norma.
3.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ART. 4 PATRIMONIO
4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- A) dal fondo di dotazione:
– il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito dalla sua dotazione iniziale come indicata nell’atto costitutivo comunque non inferiore a quanto previsto nell’art.22 del Codice del Terzo Settore;
– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) dal fondo di gestione costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi, sempre nei limiti di legge, in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
– dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che, nei limiti di legge, pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO
5.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
5.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art.14 del Codice del Terzo Settore, ove obbligatorio.
5.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento il miglioramento della sua attività.
5.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire anche indirettamente utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati e/o partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART.6 MEMBRI DELLA FONDAZIONE 6.1 I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori;
– Partecipanti.
6.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
ART.7 FONDATORI
7.1 Il Fondatore è l'”Arcidiocesi di Lecce”.
ART.8 PARTECIPANTI
8.1 Possono divenire “Partecipanti” gli enti e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, nei limiti di legge, e che condividano i valori cattolici.
8.2 L’ammissione del Partecipante avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
ART.9 DECADENZA E RECESSO
9.1 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza del fondatore e dei partecipanti può aver luogo per le seguenti cause:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
– recesso.
ART.10 ORGANI DELLA FONDAZIONE
10.1 Sono organi della Fondazione:
– il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Consiglio di Indirizzo;
– l’Assemblea dei partecipanti;
– l’Organo di Controllo
ART.11 PRESIDENTE
11.1 Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato tra i componenti di tale organo dal consiglio di indirizzo ed in mancanza dal consiglio di amministrazione stesso.
11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
11.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
11.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, se nominato.
Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ART.12 CONSIGLIO DI INDIRIZZO
12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri designati dal Fondatore. È presieduto da uno dei suoi componenti sempre indicato dal Fondatore.
La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è cumulabile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
Salvo dimissioni, morte o revoca, essi restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, ma solo per tre mandati.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio d’Indirizzo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto sopra previsto. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio d’Indirizzo.
12.2 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
12.3 In particolare:
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– approva l’eventuale regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello, eventuale, relativo all’erogazione dei servizi e delle rendite (in conformità e in esecuzione degli scopi statutari), nonché i programmi e gli obiettivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
– determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
– nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
– nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), l’Organo di controllo, anche monocratico;
– nomina, determinandone il compenso (nei limiti stabiliti dalla legge), il revisore legale dei conti, se previsto, come per legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l’azione di responsabilità;
– delibera (previo consenso dei Fondatori) eventuali modifiche statutarie;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal- lo statuto alla sua competenza.
12.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del consiglio di indirizzo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
12.5 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente Consiglio di Indirizzo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, o anche di mancata nomina del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.
12.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
12.8 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
ART. 13 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. 13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. 13.3 Ogni membro del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.14 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art.8 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e dai fondatori e si riunisce almeno una volta all’anno.
È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di indirizzo.
14.2 L’Assemblea di Partecipazione:
– nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
– formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
14.3 L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio di amministrazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente del consiglio di indirizzo, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere d’Indirizzo più anziano di età.
14.6 Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Assemblea stessa e dal segretario.
14.7 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compre- so il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
ART. 15 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
15.1 L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
15.2 In seconda convocazione l’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Indirizzo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente.
ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti nominati dal Consiglio d’Indirizzo e dall’Assemblea di Partecipazione, quando istituita, come previsto in questo statuto.
Tra di essi è incluso il Presidente e il Vice Presidente nominati sempre dal consiglio di indirizzo ed in mancanza, dal consiglio di amministrazione stesso alla prima riunione che sarà presieduta, solo in mancanza del Presidente indicato dal Consiglio di indirizzo, dal consigliere più anziano di età.
16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, ma solo per tre mandati.
16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato. 16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministra- zione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:
– predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
– predispone l’eventuale regolamento della Fondazione e quello, eventuale, relativo all’erogazione dei servizi e delle rendite (in conformità e in esecuzione degli scopi statutari), da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
– predispone il bilancio di esercizio e quello sociale;
– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi (nei limiti stabiliti dalla legge), qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico;
– predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre alla approvazione del consiglio di indirizzo.
16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all’informazione di tutti i membri, con preavviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza due giorni prima.
16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate. Può essere loro attribuito dal Consiglio di Indirizzo un compenso nei limiti di legge.
16.13 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. Gli intervenuti potranno esercitare attraverso la teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO
17.1 L’Organo di controllo, composto a norma di legge e che può essere anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
17.2 Laddove si assegnasse all’Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, i suoi componenti devono esse- re in possesso dei requisiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
17.3 L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fina- lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
• attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e/o nei casi previsti dalla legge, può esercitare, su decisione del Consiglio di Indirizzo, la revisione legale dei conti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
17.4 L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
17.5 L’Organo di controllo resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.
17.6 Nei casi di legge, o se lo riterrà del caso, il Consiglio di indirizzo deve nominare un revisore legale dei conti salvo affidare tale funzione all’organo di controllo.
ART. 18 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
18.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o comunque secondo quanto previsto dall’art.9 del D. Lgs. n.117/2017, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO
19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.